Art. 36 — Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in euro 1.518.776,34 per ciascuno degli anni 2011 e 2012, euro 1.548.779,19 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, euro 1.569.174,48 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, euro 1.580.774,84 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 ed euro 1.617.692,35 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 30 giugno 2009 n. 85. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle,finanze. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo11, comma 3, lett. l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lett. b) delle legge n. 196 del 2009, nel programma «Amministrazione penitenziaria» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli spostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
Testo vigente dal 2 ottobre 2010
