Art. 19-bis — Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria
La carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:
- a)medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
- b)medico principale;
- c)medico capo;
- d)medico superiore;
- e)primo dirigente medico;
- f)dirigente superiore medico. La dotazione organica e' fissata nella tabella D-bis allegata al presente decreto. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici e' quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attivita' libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute.
Testo vigente dal 23 aprile 2023
