Art. 3 — Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove piu' favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2002 per le promozioni previste dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni in soprannumero conseguenti al suddetto inquadramento sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a decorrere dal 31 dicembre 2003. Sono fatte salve le procedure concorsuali tutt'ora in atto, indette ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 443 del 1992. Il personale di cui al comma 3 segue in ruolo quello vincitore del concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 e' attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2003. Per la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.931.000 per l'anno 2004 e di euro 1.237.000 a decorrere dall'anno 2005.
Testo vigente dal 10 settembre 2004
