Art. 2 — Norme applicabili
Al personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, e al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo. L'equiparazione del personale dei ruoli suddetti con quello che espleta i compiti di cui all'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e' fissata nella tabella B, di cui all'allegato II.
Testo vigente dal 2 ottobre 2010
