Art. 22 — Categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e loro requisiti
Per i materiali di moltiplicazione della vite, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 3 sono le seguenti:
- a)«materiali di moltiplicazione Iniziali»: i materiali di moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto ottenute da micropropagazione:
- 1)prodotti sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi ammessi per il mantenimento dell'identita' della varieta' o del clone, nonche' a fini di prevenzione di malattie;
- 2)destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di Base o di materiali di moltiplicazione Certificati;
- 3)conformi alle condizioni degli allegati II, III e, se del caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione Iniziali e per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti 1) e 2);
- b)«materiali di moltiplicazione di Base»: i materiali di moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto ottenute da micropropagazione:
- 1)prodotti sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi ammessi per il mantenimento dell'identita' della varieta' e, se del caso, del clone, nonche' a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione Iniziali per via vegetativa;
- 2)destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione Certificati;
- 3)conformi alle condizioni degli allegati II, III e, se del caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione di base;
- 4)per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3);
- c)«materiali di moltiplicazione Certificati»: i materiali di moltiplicazione:
- 1)provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali;
- 2)destinati alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero alla produzione di uve;
- 3)conformi alle condizioni degli allegati II e III per materiali di moltiplicazione certificati;
- 4)per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate;
- d)«materiali di moltiplicazione Standard»: i materiali di moltiplicazione:
- 1)che presentano l'identita' e la purezza della varieta';
- 2)destinati alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero alla produzione di uve;
- 3)conformi alle condizioni degli allegati II e III per i materiali di moltiplicazione Standard;
- 4)per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate. Le varieta' e i cloni iscritti nei cataloghi degli altri Stati membri sono ammessi anche alla certificazione o al controllo quale materiali di moltiplicazione standard sul territorio nazionale.
Testo vigente dal 23 febbraio 2021
