Art. 5 — Concentrazione della riscossione nell'accertamento

All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: "decorsi sessanta giorni dalla notifica" sono sostituite dalle seguenti: "decorso il termine utile per la proposizione del ricorso";
  • b)al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: "ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.", e' inserito il seguente periodo: "La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.";
  • c)al comma 1, lettera b), ultimo periodo, le parole: "con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "con raccomandata semplice o posta elettronica";
  • d)al comma 1, lettera e), l'ultimo periodo: "L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo;" e' soppresso.

Testo vigente dal 7 ottobre 2015

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33212/2025

    19 dicembre 2025

    In tema di decadenza dall'azione esecutiva, la soppressione del termine previsto dall'art. 29, lett. e), del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - il quale prevedeva che l'espropriazione forzata, in ogni caso, dovesse essere avviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo - disposta dall'art. 5, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 159 del 2015, ha efficacia immediata; ne consegue che l'amministrazione non incorre in decadenza qualora, alla data del 22 ottobre 2015, di entrata in vigore della disposizione abrogativa, il termine previsto dalla disciplina previgente non era ancora decorso.

    Art. 5

    Rassegna di dicembre 2025, p. 190 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;159~art5 · fonte del testo