Art. 3 — Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» e' soppressa la parola: «centrali». Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa. 1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».
Testo vigente dal 29 aprile 2006
