Art. 3 — Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» e' soppressa la parola: «centrali». Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa. 1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».

Testo vigente dal 29 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159~art3 · fonte del testo

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