Art. 26 — Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo dopo le parole: «e' realizzato con strumenti informatici» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettivita', in coerenza con le quali il Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente».
Testo vigente dal 29 aprile 2006
