Art. 50 — Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005
All'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni»;
- b)i commi 1 e 2 sono abrogati;
- c)il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: «2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.»;
- d)al comma 2-sexies, lettera c), le parole: «, compresi gli strumenti di cui al comma 1» sono soppresse;
- e)dopo il comma 2-sexies sono aggiunti i seguenti: «2-septies. Un atto giuridico puo' essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volonta'. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico. 2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica. 2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-octies puo' avvenire anche con la carta di identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi.». Dopo l'articolo 64 e' inserito il seguente: «Art. 64-bis. (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Testo vigente dal 13 settembre 2016
