Art. 14 — Avviso indicativo annuale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 2000 al 1 luglio 2006. 341 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il soggetto aggiudicatore pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, almeno un avviso indicativo, conforme all'allegato XIV, contenente le caratteristiche essenziali degli appalti di cui abbia approvato o, nel caso dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), deliberato l'esecuzione, che intende aggiudicare nell'anno successivo ai sensi del presente decreto. 2. Con l'avviso indicativo annuale il soggetto aggiudicatore rende note:
tolto: c) l'importo totale previsto degli appalti di servizi per ciascuna delle categorie di cui all'allegato XVI-A, di importo pari o superiore a 750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 2, b), n. 2 e c), n. 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 2 L'avviso indicativo annuale puo' essere utilizzato in luogo del bando ai fini dell'indizione della gara. Nell'ipotesi di cui al comma 3, l'avviso fa specifico riferimento alle forniture, ai lavori o ai servizi oggetto della gara e precisa con quale delle procedure previste all'art. 12, comma 1, lettere b) o c), procedera' senza successiva pubblicazione di un bando, all'aggiudicazione. Con lo stesso avviso le imprese interessate sono invitate a manifestare per iscritto il proprio interesse. Il soggetto aggiudicatore invita, successivamente, le imprese di cui al comma 5 a confermare il proprio interesse sulla base di informazioni particolareggiate relative all'appalto prima di procedere alla loro selezione; le imprese che abbiano confermato il proprio interesse sono poi invitate alla gara ai sensi dell'art. 18, comma 4. I soggetti aggiudicatori possono pubblicare avvisi indicativi relativi a progetti importanti, senza ripetere l'informazione gia' inclusa in un precedente avviso indicativo annuale, a condizione che venga chiaramente indicato che trattasi di avvisi supplementari. Per la pubblicazione dell'avviso indicativo annuale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11. Se l'avviso viene utilizzato come mezzo di indizione, gli inviti a partecipare alle gare di cui al comma 4 devono essere spediti al piu' tardi nei dodici mesi successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;158~art14 · fonte del testo
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