Art. 13 — Procedura negoziata senza pubblicazione del bando
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1995 al 1 luglio 2006. 529 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Gli appalti disciplinati dal presente decreto possono essere affidati mediante procedura negoziata, senza pubblicazione preventiva di un bando, nei seguenti casi:
tolto: a) quando in risposta ad una procedura con indizione di una gara non siano pervenute offerte appropriate, sempreche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano modificate sostanzialmente;
tolto: b) nel caso degli appalti rispondenti esclusivamente a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non allo scopo di assicurare la redditivita' o il recupero delle spese di ricerca e di sviluppo, sempreche' l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di una gara per gli appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;
tolto: c) quando, a causa di particolarita' tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'appalto non puo' essere affidato che ad un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi determinato;
tolto: d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili per il soggetto aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati;
tolto: e) nel caso degli appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore obblighi il soggetto aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbero incompatibilita' o difficolta' sproporzionate;
tolto: f) per i lavori o i servizi complementari che non figuravano nel progetto iniziale aggiudicato, ne' nel primo contratto concluso e che, a causa di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari per l'esecuzione dell'appalto, purche' l'attribuzione sia fatta all'imprenditore o prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale, nel caso in cui tali lavori o servizi complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per i soggetti aggiudicatori, oppure nel caso in cui tali lavori o servizi complementari, benche' separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
tolto: g) nel caso degli appalti di lavori, quando si tratti di nuovi lavori che consistono nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi soggetti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilita' del ricorso a questa procedura deve essere indicata in occasione dell'indizione di gara per il primo appalto e la somma complessiva prevista per il seguito dei lavori sara' presa in considerazione dai soggetti aggiudicatori per l'applicazione dell'art. 9;
tolto: h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in borsa;
tolto: i) per gli appalti da aggiudicare sulla base di un accordo-quadro purche' sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 16, comma 3;
tolto: l) per gli acquisti d'opportunita', qualora sia possibile acquistare forniture approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa che si e' presentata in un periodo di tempo molto breve e per le quali il prezzo da pagare e' sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
tolto: m) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente la propria attivita' commerciale ovvero in occasione di procedure fallimentari, di concordato, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;158~art13 · fonte del testo
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