Art. 15 — Sistemi di qualificazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 2000 al 1 luglio 2006. 565 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il soggetto aggiudicatore puo' istituire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema e' disciplinato sulla base di criteri differenziati per i settori di cui agli articoli da 3 a 6, stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro competente, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Il sistema di qualificazione deve essere gestito in base a norme e criteri oggettivi sulla cui base sono formati elenchi o liste in cui sono inseriti, a domanda, in qualsiasi momento, i nominativi di imprese, dotate di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, interessate a partecipare alle gare disciplinate dal presente decreto, di pertinenza dello stesso soggetto aggiudicatore Con le modalita' di cui all'art. 18, comma 4, il soggetto aggiudicatore che abbia istituito un proprio sistema di qualificazione invita alle gare di cui all'art. 12, comma 2, lettere b) e c), senza preventiva pubblicazione di un bando, solo i soggetti qualificati in tale sistema. Il soggetto aggiudicatore puo':
tolto: a) definire lo scopo del sistema di qualificazione, nonche' i criteri e requisiti, obiettivi e non discriminanti, di iscrizione ed indicare le norme europee di cui all'allegato XVII, lettera c), alle quali, a tal fine, intende fare riferimento, curando, inoltre, l'aggiornamento di tali elementi;
tolto: b) avvalersi del sistema di qualificazione istituito da un altro soggetto aggiudicatore, dandone idonea comunicazione alle imprese interessate. L'istituzione, sia pure gia' intervenuta al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, dei sistemi di qualificazione e gli altri elementi definiti ai sensi del comma 4, devono essere notificati, ove non sia stato gia' provveduto in tal senso, all'Ufficio pubblicazioni delle Comunita' europee, conformemente all'avviso di cui all'allegato XIII; l'avviso deve precisare se il sistema di qualificazione abbia o meno durata superiore ad un triennio; quando il sistema abbia durata superiore al trennio, l'avviso va pubblicato annualmente, altrimenti e' sufficiente un avviso iniziale. Per la pubblicita' dell'avviso a livello nazionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 5. Il soggetto aggiudicatore stabilisce, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 19 e senza discriminazioni, quale documentazione e quali certificazioni o atti sostitutivi devono corredare la domanda d'iscrizione; non puo', inoltre, richiedere certificazioni o documentazione probatoria costituenti riproduzione di documentazione valida gia' disponibile. I documenti, le certificazioni e gli atti sostitutivi di cui al comma 7 devono essere accompagnati, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del paese in cui essi sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. I sistemi di qualificazione possono essere suddivisi per categorie d'imprese secondo i tipi e gli importi degli appalti per i quali vale la qualificazione. In un termine non superiore a sei mesi il soggetto aggiudicatore deve informare i richiedenti delle proprie decisioni in merito alle domande di qualificazione; ove ritenga che tale termine non possa essere rispettato, il soggetto aggiudicatore, nei due mesi dalla presentazione della domanda, comunica ai richiedenti i motivi della proroga del termine e stabilisce il termine massimo entro il quale si pronuncera' definitivamente; tale termine non puo', comunque, eccedere i nove mesi dal ricevimento della domanda d'iscrizione. L'eventuale reiezione della domanda o l'esclusione dal sistema di qualificazione devono essere motivate con riferimento ai criteri di cui ai commi 2, 4 e 9.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;158~art15 · fonte del testo
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