Sono inammissibili, con assorbimento di ogni pronuncia sull'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, da 7 a 14, 16, 18, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, promosse in riferimento agli artt. 76, 77, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto la delibera della Giunta della Regione ricorrente, con la quale l'impugnazione è stata autorizzata, non reca l'indicazione delle norme da sottoporre a scrutinio di costituzionalità, indicando solo genericamente settori od oggetti di disciplina che trovano articolata e complessa regolamentazione in plurime disposizioni del d.lgs. n. 157 del 2006. - In senso analogo, v. citate sentenze. n. 98/2007, n. 216/2006, n. 50/2005 e n. 425/2004.
Art. 1 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio · Art. 5 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.