Art. 21 — Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
All'articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimita' degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, la regione, tenendo in debito conto la funzione economica delle opere gia' realizzate o da realizzare, ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facolta' spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.»;
- b)al comma 2 la parola: «Regione» e' sostituita dalla seguente: «regione».
Testo vigente dal 27 aprile 2006
