Art. 5 codice dei beni culturali — Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

Le regioni, nonche' i comuni, le citta' metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformita' a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 125)). Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su ((manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni,)) carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalita' perseguite. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei ((commi 3, 4, 5 e 6)), il Ministero esercita le potesta' di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

Testo vigente dal 15 agosto 2015

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 138/2020

    Parametro
    6 luglio 2020

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. l, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, recante «Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della cos…

    Art. 9 cost. · Art. 117 cost. · Art. 3 codice dei beni culturali · Art. 5 codice dei beni culturali

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  • Ordinanza n. 353/2008

    Parametro
    24 ottobre 2008

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2008. F.to: Giovanni Maria FLICK, Presidente Francesco AMIRANTE, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2008. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 3 codice dei beni culturali · Art. 4 codice dei beni culturali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2008 al 15 agosto 2015. 53 parole tolte, 30 parole aggiunte.

… in conformita' a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice. tolto: Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonche' libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potesta' previste dall'articolo 128 compete al Ministero aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 125. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente … di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su aggiunto: manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi … alle diverse finalita' perseguite. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi tolto: 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potesta' di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art5 · fonte del testo

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