All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, se cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attivita' connesse ai tributi, gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attivita' connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorche' iscritti in un albo professionale, e' vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le commissioni tributarie per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego. L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa da euro mille a euro cinquemila.». All'articolo 14, comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «comma 5», sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 19:
  • 1)nel comma 2, le parole: «dell'articolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 52»;
  • 2)nel comma 3, le parole: «idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.», sono sostituite dalle seguenti: «la garanzia di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.»;
  • 3)nel comma 6, le parole: «entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.»;
  • b)all'articolo 22:
  • 1)nel comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, il termine e' triplicato.»;
  • 2)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il presidente provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza la commissione, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.»;
  • 3)il comma 5 e' soppresso;
  • 4)nel comma 6, le parole: «idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.», sono sostituite dalle seguenti: «la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.»;
  • 5)il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia:
  • a)se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione;
  • b)se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca;
  • c)a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita' dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e' pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per cassazione.».

Testo vigente dal 7 ottobre 2015

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