Art. 42 — Modifiche all'articolo 317-bis del codice civile

[1]L'articolo 317-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:

[2]"Art. 317-bis.

[3]Rapporti con gli ascendenti

[4]Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo' ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.".

Testo vigente dal 8 gennaio 2014

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 42, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154~art42 · fonte del testo