Art. 42 — Modifiche all'articolo 317-bis del codice civile
[1]L'articolo 317-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:
[2]"Art. 317-bis.
[3]Rapporti con gli ascendenti
[4]Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo' ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.".
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
