Art. 64 — Modifiche all'articolo 433 del codice civile

All'articolo 433 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;";
  • b)il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;".

Testo vigente dal 8 gennaio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154~art64 · fonte del testo