Art. 64 — Modifiche all'articolo 433 del codice civile
All'articolo 433 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;";
- b)il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;".
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
