Art. 8 — Procedimenti ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea
Gli aiuti di Stato previsti da norme nazionali e regionali sono notificati per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea nel rispetto dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 24 giugno 2004
