Art. 9 — Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del gruppo composto dai rappresentanti della ricerca scientifica di cui all'articolo 3, comma 1, lettere r), s), t) e u), definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale, con particolare riferimento al perseguimento di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d). Per le attivita' di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma, di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali di settore promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al quale ne puo' proporre la pubblicazione. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura e' presieduto dal direttore generale per la pesca e 1'acquacoltura ed e' composto da:

  • a)due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;
  • b)tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
  • c)un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  • d)un esperto in sanita' veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;
  • e)un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro delle attivita' produttive;
  • f)tre esperti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);
  • g)un esperto in ricerche applicate al settore dell'Istituto per la nutrizione, designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
  • h)due esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno per le regioni a statuto speciale e uno per le regioni a statuto ordinario;
  • i)un esperto in ricerche applicate al settore, scelto tra una terna designata dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;
  • j)un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;
  • k)un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente piu' rappresentativa;
  • l)un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
  • m)un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Il Comitato e' chiamato, inoltre, ad esprimersi su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che abbiano importanza scientifica di rilievo nazionale e interregionale per la pesca o siano funzionali alla disciplina giuridica del settore. Il Comitato ha durata triennale ed e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Testo vigente dal 24 giugno 2004

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 216/2006

    Questione inammissibile
    1 giugno 2006

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 9, 12, 15, comma 1, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, censurati in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 119 Cost.. Infatti, le deliberazioni della Giunta regionale che hanno autorizzato la proposizione dei ricorsi appaiono inficiate dal vizio di genericità, e ciò si traduce in una causa di nullità dei ricorsi, per indeterminatezza dell'oggetto, indeterminatezza che non può essere sanata ricavando aliunde gli elementi idonei ad individuare l'oggetto delle impugnative, in quanto manca un espresso rinvio ad atti suscettibili di essere richiamati per relationem .

    Art. 1 Disposizioni in materia di agricoltura · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 16 Testo unico costituzionali · Art. 5 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-26;154~art9 · fonte del testo