Art. 3 — Sostegno alla filiera ittica
I contratti di filiera previsti e disciplinati dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano agli operatori della filiera ittica, ivi comprese le forme associate. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, cosi' come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e' sostituito dal seguente: «5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.». Il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' esteso, nei limiti dell'autorizzazione di spesa ivi prevista, anche alle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare, sentito la Commissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, e' integrato il regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, relativamente alle modalita' di intervento in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.
Testo vigente dal 14 giugno 2005
