Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 22/2005

    Questione inammissibile
    19 gennaio 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 1999, nella parte in cui abroga l'intera legge n. 319 del 1976, nonché dell'articolo 59, commi 5 e 6, del medesimo d.lgs. n. 152 del 1999, nella parte in cui depenalizza una fattispecie in materia di scarico di acque reflue industriali. Ed invero, la questione, riproposta dal giudice 'a quò, dopo la restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale per 'ius superveniens', rappresentato dall’art. 23 del decreto legislativo n. 258 del 2000, per l’asserito contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, è motivata 'per relationem' alla precedente ordinanza, sull’assunto che la depenalizzazione in questione vieterebbe i criteri direttivi della legge delega n. 146 del 1994. Orbene, anche in ipotesi di restituzione degli atti al giudice 'a quò perché accerti la rilevanza della questione proposta a seguito di 'ius superveniens', l'ordinanza con la quale quest'ultimo ripropone la questione di costituzionalità, introduce un nuovo giudizio di legittimità costituzionale che non costituisce una prosecuzione di quello concluso con la restituzione degli atti. Conseguentemente, ai fini della necessaria autosufficienza della motivazione dell'atto che solleva la questione, il rimettente deve descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame e rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità di ciascuna norma sottoposta al giudizio di questa Corte, anche in funzione della fondamentale esigenza di chiara e generale conoscenza delle questioni medesime, soggette ad un apposito regime di pubblicità.

    Art. 59 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole · Art. 63 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

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  • Ordinanza n. 224/2002

    Altra decisione
    29 maggio 2002

    Restituzione degli atti al giudice ‘a quò della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell’art. 63 del d.lgs. n. 152 del 1999 nella parte in cui abroga l’art. 21 della legge n. 319 del 1976 e le tabelle A e C ad essa allegate, nonché dell’art. 59, commi 5 e 6, del medesimo d.lgs. n. 152 del 1999, nella parte in cui, prevedendo, ai fini della configurazione della fattispecie penalmente sanzionata dello scarico di acque reflue industriali, ovvero di una immissione occasionale, soltanto le sostanze indicate nella Tabella 5 dell’Allegato 5, e non anche i coliformi totali e fecali, esclude che questi ultimi possano costituire l’oggetto materiale della fattispecie incriminatrice in quanto, la depenalizzazione della fattispecie così realizzata sarebbe in contrasto con i criteri direttivi della delega sulla cui base è stato emanato il d.lgs. n. 152 del 1999, disposta con l’art. 1 della legge n. 146 del 1994, e successivamente prorogata dall’art. 6 della legge n. 52 del 1996 e nuovamente prorogata e integrata dall’art. 17 della legge n. 128 del 1998.La restituzione degli atti al giudice ‘a quò si impone, atteso che, successivamente alla emissione dell’ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il d.lgs. n. 258 del 2000 il cui art. 23 ha fra l’altro sostituito il comma 5 dell’art. 59 del d.lgs. n. 152 del 1999, assoggettando alla sanzione penale dell’arresto fino a due anni e dell’ammenda da cinque a cinquanta milioni lo scarico che << supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo nella tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’autorità competente a norma degli artt. 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5>>.

    Art. 59 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole · Art. 63 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

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  • Sentenza n. 412/2001

    Questione infondata
    18 dicembre 2001

    Inammissibilità, per intervenuta sostituzione delle norme censurate ad opera del d.lgs. n. 258 del 2000, delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 2, dell’art. 56, comma 1, dell’art. 59, comma 6, del paragrafo 1.1. e tabelle 3, 3/A e 5 dell’Allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, disciplinanti la tutela delle acque dagli inquinamenti industriali, sollevate, in riferimento all’art. 8, numeri 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 24, all’art. 9, numeri 9 e 10, all’art. 14 e all’art. 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, alle relative norme di attuazione, di cui agli artt. 5 e 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, all’art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 e alla direttiva CEE n. 91/271, alla legge 24 aprile 1998, n. 128 e all’art. 97 della Costituzione. A.M.M.

    Art. 28 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole · Art. 56 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole · Art. 59 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole · Art. 14 Testo unico costituzionali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 2000 al 29 aprile 2006. 1000 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni. Alla stessa pena stabilita al comma 1, soggiace chi effettuando al momento di entrata in vigore della presente decreto scarichi di acque reflue industriali autorizzati in base alla normativa preveggente non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 62, comma 12. Quando le condotte descritte ai commi 1 e 2 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell'allegato 5, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni dell'autorita' competente a norma degli articoli 33, comma 1, e 34 comma 3, e' punito con l'arresto fino a due anni. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 52 e' punito con la pena di cui al precedente comma 4. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 ovvero i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome o dall'autorita' competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 36, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 36, comma 5, si applica la pena di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 39, comma 3, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 59, comma 1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 10, comma 5, ovvero dell'articolo 12, comma 2, e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 29 e 30 e' punito con l'arresto sino a tre anni. Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 15, commi 2 e 3, dirette ad assicurare il raggiungimento ovvero il ripristino degli obiettivi di qualita' delle acque designate ai sensi dell'articolo 14, ovvero non ottempera ai provvedimenti adottati dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 14, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire sette milioni a lire settanta milioni. Nei casi previsti dal comma 9, il Ministro della sanita' e dell'ambiente, nonche' la regione e la provincia autonoma competente, ai quali sono inviati copia delle notizie di reato, possono indipendentemente dall'esito del giudizio penale, disporre, ciascuno per quanto di competenza, la sospensione in via cautelare dell'attivita' di molluschicoltura e, a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale definitive, valutata la gravita' dei fatti, disporre la chiusura degli impianti. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare. Resta fermo, in quest'ultimo caso l'obbligo della preventiva autorizzazione da parte dell'autorita' competente. La sanzione di cui al comma 11 si applica anche a chiunque effettua, in violazione dell'articolo 48, comma 3, lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi o comunque effettua l'attivita' di smaltimento di rifiuti nelle acque marine senza essere munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p-bis), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonche' delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 38 al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste ovvero non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attivita' impartito a norma di detto articolo e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettua l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-11;152~art59 · fonte del testo

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