Corte costituzionale

Sentenza n. 412/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/12/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2,

dell'art. 56, commi 1 e 3; del paragrafo 1.1. dell'Allegato 5,

tabelle 3, 3/A e 5, in connessione con l'art. 59, comma 6, del

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela

delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva

91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e

della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti

agricole), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento,

notificato il 28 giugno 1999, depositato in cancelleria il 7 luglio

1999 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1999 e nel giudizio di

legittimità costituzionale degli artt. 9, 12, 22 e 23, del paragrafo

1.1, dell'Allegato 5, tabelle 3, 3/A e 5, del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative del

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela

delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della

legge 24 aprile 1998, n. 128), promosso con ricorso della Provincia

autonoma di Trento, notificato il 18 ottobre 2000, depositato in

cancelleria il successivo 26 ottobre ed iscritto al n. 16 del

registro ricorsi 2000.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Uditi l'Avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di

Trento e l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Provincia autonoma di Trento, con un primo ricorso

notificato il 28 giugno 1999 e depositato il 7 luglio successivo, ha

impugnato il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante

"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento

delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla

protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati

provenienti da fonti agricole", specificamente gli artt. 56, commi 1

e 3; 28, comma 2; paragrafo 1.1 dell'Allegato 5, tabelle 3, 3/A e 5,

in connessione con l'art. 59, comma 6.

Le censure sono rivolte, in particolare, avverso le disposizioni

dell'art. 56, commi 1 e 3, che conferirebbero in via diretta alle

amministrazioni comunali funzioni che, invece, spetterebbero, a norma

dello Statuto di autonomia, alla Provincia stessa, la quale,

nell'ambito della propria discrezionalità legislativa, potrebbe,

essa stessa, assegnare ai comuni.

Precisa la Provincia ricorrente che la contestazione è formulata

in via ipotetica, giacché non è esclusa una interpretazione

diversa, compatibile con le prerogative della provincia autonoma.

Sotto un ulteriore profilo, le censure investono i valori

tabellari che i depuratori pubblici sono tenuti a rispettare in

relazione agli inquinamenti industriali previsti dal paragrafo 1.1 e

dalle tabelle 3, 3/A e 5 dell'Allegato 5 e delle connesse

disposizioni dell'art. 28, comma 2, e dell'art. 59, comma 6.

Premette, ancora, la Provincia ricorrente, che la propria

legislazione attua fedelmente le direttive comunitarie, poiché è

stato realizzato un sistema di depurazione efficace ed effettivo,

secondo parametri di elevata qualità a fronte di una legislazione

statale contraddittoria ed irrealizzabile e, soprattutto,

incompatibile con i parametri di accettabilità raggiunti dai presidi

depurativi pubblici.

La Provincia, inoltre, si sofferma su alcune problematiche

tecniche proprie di un sistema di depurazione in relazione alla

legislazione statale ed in relazione alla specifica situazione della

stessa Provincia di Trento; sottolinea, a questo proposito, che gli

impianti di depurazione pubblici sarebbero idonei a trattare

inquinanti propri degli scarichi civili, mentre non sono adeguati per

il trattamento degli inquinanti provenienti dagli scarichi

industriali. Ne conseguirebbe che la riduzione degli inquinanti

industriali andrebbe ottenuta "immediatamente a valle" del sistema

industriale ed è ciò che la normativa comunitaria assicura, in

particolare l'art. 11 della direttiva 91/271/CEE, che richiede un

pretrattamento degli scarichi industriali che confluiscono nelle reti

fognarie ed in impianti di trattamento delle acque reflue urbane

(art. 2 della predetta direttiva in connessione con l'allegato I/B e

la tab. 1).

La normativa della Provincia si conformerebbe a tale sistema,

prescrivendo che lo scarico produttivo sia obbligatoriamente

pretrattato prima della sua confluenza nella rete fognaria pubblica

(in particolare l'art. 16, comma 1, numero 2, del testo unico delle

leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli

inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta

provinciale 26 gennaio 1987, n. 1).

Sostanzialmente la ricorrente assume che i sistemi di depurazione

generale sarebbero tenuti al rispetto dei limiti prefissati soltanto

in relazione alle sostanze che essi sono vocati a trattare, mentre i

limiti relativi alle sostanze specifiche di origine industriale

varrebbero per i "relativi scarichi".

Osserva la ricorrente che, di contro, la legislazione statale

farebbe carico al sistema di depurazione generale anche della

depurazione delle sostanze di origine industriale, mentre il sistema

di depurazione generale, per sua natura, non sarebbe idoneo a

trattare tali sostanze, in quanto non in grado di ridurre i metalli e

le altre sostanze pericolose tipicamente industriali.

Sembrerebbe - sempre secondo la ricorrente - deporre in tal senso

anche la sanzione penale di cui all'art. 59, comma 6, del decreto

legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che stabilisce le stesse sanzioni

previste per i responsabili di scarichi industriali di cui al comma 5

anche per il "gestore di impianti di depurazione che, per dolo o per

grave negligenza, nell'effettuazione dello scarico superi i valori

limite relativi ai metalli ed alle altre sostanze costituenti tipici

inquinanti industriali".

La direttiva comunitaria, come la normativa della Provincia

autonoma di Trento, non suggerirebbero, infatti, tale sistema,

giacché il depuratore generale non è concepito per la riduzione dei

metalli e delle altre sostanze pericolose tipicamente industriali.

Ne conseguirebbe la irragionevolezza e la contraddizione con la

normativa comunitaria e con i principi della legge delega 24 aprile

1998, n. 128, in particolare dell'art. 17, della previsione contenuta

nell'Allegato 5 ed implicita nella fattispecie penale di cui al comma

6 dell'art. 59.

Precisa la ricorrente che non si discute del principio secondo

cui in sede di attuazione nazionale delle direttive in materia

ambientale sia possibile imporre limiti più restrittivi rispetto a

quelli posti in sede comunitaria; nella specie, si intenderebbe porre

a carico del sistema di depurazione generale limiti che andrebbero

riferiti soltanto "a carico dei sistemi di disinquinamento degli

impianti industriali"; limiti che dovrebbero essere assicurati dal

sistema di vigilanza, relativo a tali ultimi impianti, diretto ad

evitare che detti inquinanti entrino nel sistema fognario generale.

Sottolinea più volte, la ricorrente, l'incongruità e la

impossibilità, sotto il profilo tecnico, di "regolare"

l'inquinamento derivante dai metalli e da altre sostanze pericolose

di origine industriale mediante limiti fissati per i depuratori

generali.

Inoltre la Provincia rileva che, in attuazione del quadro

normativo, che si è definito prima in sede statutaria, poi

attraverso le norme di attuazione nella legislazione provinciale, il

sistema depurativo è stato caratterizzato da una forte

centralizzazione, mentre il sistema degli acquedotti e delle

fognature ha subito un forte decentramento gestionale. Il

funzionamento di tale sistema "misto" è stato garantito da forme di

coordinamento interistituzionale.

In tale quadro normativo, il gestore dell'impianto di depurazione

non sarebbe titolare né delle funzioni autorizzatorie che, invece,

spettano ai comuni, né delle funzioni di controllo degli scarichi di

reflui industriali di fognatura, che competono al servizio di

protezione ambiente (art. 37 del testo unico, art. 2 del d.P.G.p.

12 luglio 1993, n. 12). Egli avrebbe solo il compito di assicurare la

piena funzionalità ed efficacia dell'impianto, con l'osservanza

delle "regole di conduzione tecnica" dello stesso.

Di contro, il complesso della normativa statale di cui al decreto

legislativo n. 152 del 1999, nell'individuare la responsabilità del

"gestore dell'impianto" implicherebbe una organizzazione della

gestione dei reflui incompatibile con il modello in atto nella

Provincia di Trento. Ne deriverebbe, pertanto, secondo la

prospettazione della Provincia ricorrente, la lesione delle

competenze legislative provinciali primarie in materia di acquedotti

e lavori pubblici di interesse provinciale, in materia di

organizzazione dei servizi pubblici di cui all'art. 8, numeri 17 e 19

dello statuto, in materia di acque pubbliche e di igiene e sanità

nonché di tutela dell'ambiente dagli inquinanti di cui all'art. 9,

numeri 9 e 10 dello statuto, ed, infine, delle funzioni

amministrative in genere e delle speciali funzioni in materia di

programmazione dell'utilizzo delle acque e di difesa

dall'inquinamento previste dall'art. 14 dello statuto e dall'art. 5

del d.P.R. n. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello

statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di

urbanistica ed opere pubbliche).

2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

che ha concluso per la inammissibilità, nonché per la infondatezza

del ricorso.

In particolare, l'Autorità resistente sottolinea la totale

compatibilità con la specificità dell'autonomia speciale della

Provincia ricorrente delle disposizioni del decreto legislativo

impugnato.

Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato osserva che la

eliminazione degli inquinanti derivanti dalle sostanze presenti negli

scarichi industriali è effettuata prima che essi confluiscano nel

depuratore generale; peraltro, la compatibilità di questi scarichi

con la capacità del depuratore generale è prevista dall'art. 33

sotto la responsabilità del gestore dell'impianto stesso.

3. - Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza,

la difesa della Provincia autonoma di Trento ha depositato una

memoria, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso,

confutando le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato, rinviando

alla memoria depositata per il ricorso n. 16 del 2000 e sottolineando

che le norme impugnate sono state sostituite con norme

sostanzialmente corrispondenti dal decreto legislativo n. 258 del

2000, anche esso impugnato dalla Provincia con successivo ricorso

fissato per la stessa udienza.

4. - La Provincia autonoma di Trento, con ulteriore ricorso

notificato il 18 ottobre 2000 e depositato il successivo 26 ottobre,

ha impugnato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, recante

"Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo

11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque

dall'inquinamento", a norma dell'art. 1, comma 4, della legge

24 aprile 1998, n. 128, in particolare, l'art. 22, nella parte in cui

contiene il nuovo testo del comma 1 e inserisce il comma 1-bis

dell'art. 56 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

l'art. 9, nella parte in cui contiene il nuovo testo modificato

dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999,

l'art. 12 che contiene il nuovo testo del comma 4 dell'art. 31 del

d.lgs. n. 152 del 1999; il paragrafo 1.1, tabelle 3, 3/A e 5

dell'Allegato 5, che sostituisce il corrispondente allegato al d.lgs.

n. 152 del 1999, in connessione con quanto disposto dall'art. 23 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, nella parte in cui

contiene il testo modificato del comma 6 dell'art. 59 del d.lgs.

n. 152 del 1999.

Premette la ricorrente che oggetto del presente ricorso sono le

disposizioni che correggono ed integrano il precedente decreto

legislativo n. 152 del 1999, per cui esso deve ritenersi collegato

alla precedente impugnazione; sottolinea l'attualità delle censure

rivolte con il precedente ricorso, in quanto anche le nuove norme

appaiono lesive dell'autonomia provinciale.

Ripropone, in proposito, le medesime censure formulate con il

ricorso promosso avverso il decreto legislativo n. 152 del 1999 (R.

ric. n. 23 del 1999).

Oggetto di autonoma impugnazione è, invece, l'art. 22 del d.lgs.

n. 258 del 2000, che aggiunge all'art. 56 del d.lgs. n. 152 del 1999

disposizioni non presenti nel precedente testo (comma 1-bis

dell'art. 56).

Tale norma sembrerebbe istituire - secondo la Provincia autonoma

- una generale competenza del Corpo forestale dello Stato sulla

vigilanza in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di

danno ambientale, ponendosi, in tal modo, in contrasto con l'art. 4

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione

dello statuto per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra

atti legislativi statali e provinciali nonché la potestà statale di

indirizzo e coordinamento), che esclude funzioni di vigilanza, di

polizia amministrativa, di accertamento di violazioni amministrative

da parte dello Stato per le materie di competenza propria della

Regione o delle Province autonome.

La censura è formulata in via ipotetica, poiché assume la

ricorrente, essa verrebbe meno, qualora la disposizione si ritenesse

non applicabile nella Provincia di Trento, in forza delle clausole di

salvaguardia di cui all'art. 1, ultimo comma, e all'art. 3, comma 8,

del d.lgs. n. 152 del 1999.

5. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la infondatezza del ricorso.

In particolare, l'Autorità resistente pone in rilievo il

carattere di indirizzo politico in materia di tutela delle acque

esplicitato dall'art. 1 del d.lgs. n. 152 del 1999, che è stato

considerato come obiettivo da perseguire, in linea con quello

comunitario, per un nuovo approccio al problema del mantenimento e

miglioramento dell'ambiente acquatico.

Tale norma non è stata censurata dalla Provincia, per cui,

osserva la resistente, il suo contenuto precettivo deve ritenersi

conforme ai criteri della delega legislativa.

In particolare, l'intervento del legislatore delegato si estende

al trattamento degli scarichi (artt.27-35 e artt. 45-52), che vengono

distinti per destinazione e per tipo di scarico, la cui nozione è

introdotta dal d.lgs. n. 152 del 1999, che, insieme ai principi

guida, costituisce per la sua natura riformatrice, espressione di

principi fondamentali della legislazione statale ai sensi

dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, ai quali le Regioni a

statuto speciale, così come la Provincia ad autonomia differenziata,

devono adeguare la propria legislazione.

Osserva l'Avvocatura che la materia "ambiente" non è tra le

materie attribuite alla competenza regionale o provinciale; tuttavia

alla regione, sono state attribuite, in materia ambientale con legge

ordinaria, numerose competenze sia legislative sia amministrative (da

ultimo, art. 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Viene rilevato, comunque, che proprio sulla base di un modello di

cooperazione e di integrazione, che consente di bilanciare i diversi

valori afferenti alle esigenze di protezione ambientale, dovrebbe

essere configurato l'intreccio tra i poteri statali e quelli

regionali.

L'Avvocatura generale dello Stato rileva ancora che il ricorso

tende a censurare la scelta discrezionale del legislatore delegato

senza apportare deduzioni in ordine alla violazione della legge

delega, sotto il profilo del mancato rispetto delle competenze

costituzionalmente riconosciute alla Provincia autonoma, mentre, a

sostegno della censura di merito, si sofferma sulla problematica

tecnica del sistema di depurazione: la contestazione si

concretizzerebbe in una censura di illegittimità delle norme

comunitarie.

Sotto entrambi i profili viene eccepita la inammissibilità, sia

perché non è ammissibile il ricorso di costituzionalità per motivi

di merito sia perché dell'eventuale violazione dell'art. 10 del

trattato C.E.E. può conoscere solo la Corte di giustizia sul ricorso

della Commissione o di altro Stato, la cui violazione, comunque, non

investirebbe alcun parametro costituzionale.

Ed il vizio di impostazione delle argomentazioni risulterebbe

evidente - secondo l'Avvocatura - se si consideri che in base alla

normativa comunitaria lo scarico industriale in sistemi fognari

sarebbe preventivamente subordinato ad autorizzazioni specifiche e ad

altrettanta specifica regolamentazione, così come è avvenuto con la

nozione di "scarico" e con la indicazione dei limiti di

accettabilità del refluo fissati con riferimento allo scarico non

"nel" depuratore, ma "dal" depuratore.

Viene eccepita una ulteriore inammissibilità in ordine alla

censura rivolta all'art. 56, commi 1 e 3, formulata in via ipotetica,

in quanto chiaramente volta a sottoporre un quesito meramente

interpretativo.

Infine, è dedotta la non fondatezza della censura relativa alla

contestata attribuzione di responsabilità penale a carico del

gestore del depuratore generale, in quanto, da un lato, la questione

sfugge alla sindacabilità del giudice costituzionale; dall'altro,

attiene alla valutazione di merito accertare se il verificarsi

dell'evento vietato possa essere ricondotto a cause di

giustificazione o di esclusione della colpevolezza.

6. - Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza,

la difesa della Provincia autonoma di Trento ha depositato una

memoria, con cui contesta le argomentazioni dedotte dall'Avvocatura

generale dello Stato, sottolineando, in particolare, la

contraddittorietà della tesi che richiama, da un lato, la clausola

di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 152 del

1999 e afferma, dall'altro, che le norme di cui si discute

costituiscono espressione di principi fondamentali della legislazione

statale ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e,

come tali, vincolanti per la Provincia ricorrente, senza tenere,

peraltro, conto che l'autonomia speciale di cui gode la Provincia è

regolata dagli artt. 8 e 9 dello statuto e dalle relative norme di

attuazione. In particolare, l'art. 5 del d.P.R. n. 381 del 1974, come

modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999,

n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione

Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche

e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico,

produzione e distribuzione di energia elettrica), ha trasferito alla

Provincia autonoma anche le funzioni in materia di utilizzazione

delle acque pubbliche.

Contesta, inoltre, le eccezioni di inammissibilità formulate

dall'autorità resistente, in quanto le norme vengono censurate per

la loro intrinseca irragionevolezza, che si tradurrebbe in una

lesione delle competenze regionali; la eventuale illegittimità

comunitaria troverebbe fondamento nella "copertura costituzionale" di

cui all'art. 11 della Costituzione; ed infine, la censura relativa

all'art. 56, comma 1, ancorché formulata in relazione ad una

possibile interpretazione, deve ritenersi ammissibile in un giudizio

di legittimità costituzionale in via principale, a differenza del

giudizio in via incidentale.

Anche in relazione all'impugnazione dell'art. 59, comma 6, la

questione va posta in termini di razionalità e di legittimità

costituzionale della norma stessa. Considerato in diritto

1. - Le questioni di legittimità costituzionale, sottoposte in

via principale all'esame della Corte con un primo ricorso (r. ric.

n. 23 del 1999), riguardano l'art. 56, commi 1 e 3, l'art. 28, comma

2, il paragrafo 1.1. dell'Allegato 5 in collegamento con le tabelle

3, 3/A e 5, in connessione con l'art. 59, comma 6, del decreto

legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle

acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE

concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della

direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti

agricole).

Il ricorso denuncia la violazione dell'art. 8, numeri 5, 6, 14,

16, 17, 18, 19, 21 e 24; dell'art. 9, numeri 9 e 10; dell'art. 14 e

16 dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché

delle relative norme di attuazione, in particolare degli artt. 5 e 8

del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto

speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica

ed opere pubbliche) e dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre

1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle

Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del d.P.R.

24 luglio 1977, n. 616), della direttiva CEE n. 91/271; dei principi

stabiliti dalla legge delega 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni

particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega

legislativa e per l'emanazione di regolamento) ed, infine,

dell'art. 97 della Costituzione.

Con un secondo ricorso (r. ric. n 16 del 2000) viene sottoposta

all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, recante disposizioni

correttive ed integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999,

n. 152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma

dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, in

particolare l'art. 22, nella parte in cui contiene il nuovo testo del

comma 1 ed inserisce il comma 1-bis dell'art. 56; l'art. 9, nella

parte in cui contiene il nuovo testo modificato dell'art. 28, comma

2; l'art. 12, che contiene il nuovo testo del comma 4 dell'art. 31,

il paragrafo 1.1., tabella 3, 3/A e 5, dell'Allegato 5, in

connessione con quanto disposto dall'art. 23, nella parte in cui

contiene il testo modificato del comma 6 dell'art. 59 del d.lgs.

n. 152 del 1999.

Il secondo ricorso denuncia la violazione dell'art. 8, numeri 5,

6, 14, 16, 17, 18, 19, 21, e 24; dell'art. 9, n. 9 e n. 10;

dell'art. 14 e dell'art. 16 dello statuto speciale della Regione

Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché delle

relative norme di attuazione, in particolare degli artt. 5 e 8 del

d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto

speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica

ed opere pubbliche), dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre

1987, n. 526, nonché degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo

n. 266 del 1992; della direttiva comunitaria di riferimento

91/271/CEE e dei principi stabiliti dall'art. 17 della legge delega

24 aprile 1998, n. 128; ed, infine, degli artt. 3 e 97 della

Costituzione.

2. - Deve essere disposta la riunione dei giudizi, stante la

connessione dei due ricorsi dal punto di vista sia soggettivo, sia

oggettivo per la parziale identità delle questioni e lo stretto

legame tra le norme impugnate, aventi quelle del secondo ricorso

carattere correttivo ed integrativo ed anzi, rispetto alla parte

investita dal primo ricorso, con effetti quasi integralmente

sostitutivi.

Con riferimento, pertanto, alla avvenuta sostituzione del comma 2

dell'art. 28, del comma 1 dell'art. 56, del comma 6 dell'art. 59,

dell'Allegato 5 e relative tabelle del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152,

a seguito, rispettivamente, dell'art. 9, comma 2, dell'art. 22, comma

1, dell'art. 23 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, deve essere

dichiarata la inammissibilità, per questa parte, del ricorso

iscritto al r. ric. n. 23 del 1999, mentre le relative questioni sono

state riproposte dalla Provincia e vengono esaminate in sede di

decisione del secondo ricorso avverso il d.lgs. n. 258 del 2000.

3. - Preliminarmente deve essere affrontata l'eccezione

(sollevata dalla difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri) di

inammissibilità di alcune censure, proposte in via alternativa ad

una soluzione dei profili prospettati attraverso una interpretazione

rispettosa dell'autonomia della Provincia.

Ai fini della infondatezza della eccezione vale il richiamo alla

sentenza n. 244 del 1997, secondo cui - trattandosi del ricorso in

via principale (o di azione) soggetto a termini di decadenza,

configurato in un ambito di processo indiscutibilmente "di parti" a

garanzia di posizioni soggettive costituzionalmente tutelate

dell'ente ricorrente - è sufficiente per l'ammissibilità del

ricorso, sotto il profilo del contenuto della impugnazione, che vi

sia richiesta di illegittimità costituzionale di una norma di legge,

con indicazione del vizio denunciato, anche se questo è prospettato

in via alternativa a diversa tesi interpretativa. Con ciò non si

disconosce il principio che anche il giudizio di legittimità

costituzionale proposto in via principale non può essere azionato

con la sola finalità di definire un mero contrasto sulla

interpretazione della norma. La differenza, a questo riguardo, del

ricorso in via principale, rispetto al giudizio in via incidentale,

è stata posta nella circostanza che, in quest'ultimo tipo di

giudizio costituzionale, la risoluzione del dubbio interpretativo in

ordine alla norma denunciata è lasciata alla preliminare valutazione

del giudice rimettente, sia ai fini della richiesta motivazione sulla

rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio

a quo sia in relazione all'obbligo dello stesso giudice di

interpretazione adeguatrice, ove possibile, alla Costituzione

(sentenza n. 244 del 1997).

4. - Pregiudizialmente all'esame delle censure proposte occorre

puntualizzare la portata della disposizione contenuta nel d.lgs.

11 maggio 1999, n. 152, art. 1, comma 3, per quanto riguarda le

Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di

Bolzano, la quale prevede che le stesse "adeguano la propria

legislazione al presente decreto secondo quanto previsto dai

rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione".

È indubbio che la formula adottata, specie se raffrontata con la

diversa dizione usata per le "Regioni a statuto ordinario",

costituisce affermazione di salvezza per le Regioni a statuto

speciale e Province autonome di Trento e Bolzano della loro sfera di

attribuzioni garantite costituzionalmente, pur mantenendosi un

obbligo di adeguamento ai principi fondamentali della tutela delle

acque dall'inquinamento contenuti nello stesso d.lgs. n. 152 del 1999

(e nel successivo decreto integrativo n. 258 del 2000).

Del resto il combinato disposto dell'art. 37 della legge

22 febbraio 1994, n. 146, e dell'art. 17 della legge 24 aprile 1998,

n. 128, costituenti la fonte del potere legislativo delegato, e gli

obiettivi delle direttive CEE da recepire e del decreto legislativo

mostrano evidente l'intendimento di coinvolgere anche le Regioni a

statuto speciale e le Province autonome, di modo che non può essere

accolta la tesi che le norme "non si applichino" alla stessa

Provincia autonoma, fermo rimanendo il pieno rispetto delle

prerogative della medesima Provincia.

Alla luce di tale interpretazione deve ritenersi che il

coinvolgimento delle amministrazioni comunali e del Corpo forestale,

di cui agli impugnati art. 56, comma 3, del d.lgs. 11 maggio 1999,

n. 152, e art. 22 del d.lgs. n. 258 del 2000 - contenente il nuovo

testo del comma 1 e l'inserimento del comma 1-bis dell'art. 56 del

d.lgs. n. 152 del 1999 -, avviene nell'ambito della Regione

Trentino-Alto Adige entro i limiti delle previsioni legislative delle

Province autonome (con particolare riguardo al sistema dei rapporti

tra Provincia e comuni e del Corpo forestale della Provincia autonoma

di Trento), di modo che deve escludersi, in radice, ogni possibilità

di lesione della sfera di attribuzioni provinciali.

Più specificamente per il Corpo forestale deve escludersi che il

citato art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 258 del 2000, con inserimento

del comma 1-bis dell'art. 56 del d.lgs. n. 152 del 1999, possa

comportare una modifica al sistema di autonomo Corpo forestale

provinciale (della Provincia di Trento: art. 8, numero 21, dello

statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, d.P.R. n. 670 del 1972)

e alla riserva (regionale o provinciale) delle funzioni - diverse da

quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e relative

norme di attuazione - di vigilanza e di polizia amministrativa,

nonché di accertamento delle relative violazioni amministrative

nelle materie di competenza propria della Regione o delle provincie

autonome.

Di conseguenza il Corpo forestale della Provincia autonoma

continua ad esercitare, nella Provincia stessa, le funzioni, inerenti

alla vigilanza e polizia amministrativa e agli accertamenti degli

illeciti in violazione di norme a tutela delle acque da inquinamento

e del relativo danno ambientale, anche se queste sono attribuite al

Corpo forestale dello Stato per le parti del territorio nazionale in

cui opera lo stesso Corpo forestale dello Stato.

5. - In ordine all'impugnato art. 9, comma 2, sostitutivo

dell'art. 28, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, deve essere

sottolineato che i criteri generali della disciplina degli scarichi

assicurano indistintamente alle regioni, nell'esercizio della loro

autonomia, un ampio campo di manovra nel definire i valori-limite di

emissione, diversi da quelli dell'allegato 5, sia in concentrazione

massima ammissibile, sia in quantità massima per unità di tempo in

ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi di famiglie affini.

Si noti vi è la preclusione - salvo ristrette e circoscritte

eccezioni predeterminate dal legislatore nazionale - di stabilire

limiti meno restrittivi per determinate sostanze e per gli scarichi

in acque superficiali, in rete fognaria e sul suolo (sostanze

individuate nell'allegato 5, per i rischi correlativi a tipologie

contemplate per la loro pericolosità per l'ambiente).

Né può avere rilevanza, ai fini della legittimità

costituzionale del decreto legislativo impugnato, la asserita

circostanza che la Provincia si era già data una normativa per la

protezione delle acque, per quanto rientrava nella sua sfera di

responsabilità.

Infatti, è evidente la necessità imprescindibile di assicurare

sia il soddisfacimento di esigenze in materia di inquinamento, da

qualificarsi come unitarie e di primaria importanza nazionale per la

rilevanza dell'ambiente, sia il conseguimento e l'adeguamento degli

obiettivi doverosamente comuni e coordinati anche per i riflessi

sulle regioni a valle o limitrofe, sia infine l'assolvimento degli

obblighi comunitari generali per tutto il territorio dello Stato, in

ordine ai quali lo Stato ha una sua specifica responsabilità.

D'altro canto la Provincia autonoma - anche se dotata di

normativa propria su una materia coinvolta da direttiva comunitaria e

da disposizioni statali di recepimento della direttiva (nella materia

ambientale) e di completamento unitario degli spazi lasciati alle

determinazioni nazionali - è sempre tenuta ad una valutazione della

completa corrispondenza della propria legislazione ai predetti atti.

Di conseguenza la suindicata interpretazione dell'obbligo di

adeguamento e del suo ambito nei confronti delle Province autonome

riceve una ulteriore conferma.

6. - In ordine al coinvolgimento nelle sanzioni penali del

gestore di impianti di trattamento di acque reflue urbane in caso di

superamento, in sede di emissione dei detti impianti, dei valori

limiti relativi alle acque reflue industriali, deve osservarsi che la

scelta delle sanzioni penali rientra nella discrezionalità del

legislatore nazionale, che di per sé non interferisce sulle

competenze costituzionalmente garantite alle Regioni e Province

autonome, prive di competenza nell'ordinamento penale.

Tuttavia, nella specie considerata, sussiste un interesse

tutelato della Provincia in ordine alla verifica della lesione della

propria organizzazione secondo le norme regionali (rientrante nella

propria sfera di competenza), asseritamente incompatibile con il

sistema delle responsabilità fissato dalle disposizioni impugnate.

Non può ravvisarsi una manifesta irragionevolezza o palese

arbitrarietà, né tantomeno un contrasto con il principio di buon

andamento dell'Amministrazione nella circostanza che il legislatore

nazionale, nell'ottica di un approccio globale al problema della

tutela delle acque dall'inquinamento e di una esigenza primaria di

migliorare l'ambiente acquatico, anche in conseguenza di scarichi di

acque reflue di ogni genere e nell'intento di coinvolgere tutti i

soggetti, anche istituzionali, che operano nell'intero settore, abbia

previsto una responsabilità correlata a specifici doveri di

vigilanza, anche a carico del gestore di impianti di depurazione

generale (nella Provincia autonoma di Trento in base al sistema misto

esistente secondo la normativa provinciale).

Per questa particolare responsabilità del gestore (prevista dal

combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 59 del d.lgs. n. 152 del

1999, anche nel testo modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 258 del

2000), è stata soppressa la limitazione ad ipotesi di dolo e grave

negligenza (contemplata, invece, nell'originario testo normativo);

ciò non esclude, tuttavia, che siano applicabili gli ordinari

criteri di competenza della responsabilità penale a titolo di dolo o

di colpa.

Nell'ambito della Provincia autonoma di Trento, in base alla

normativa provinciale, vige un sistema misto, con ripartizioni di

compiti tra la Provincia (che non ha diretta ingerenza sulla

depurazione delle sostanze di origine industriale ed è invece

responsabile della depurazione generale caratterizzata da forte

centralizzazione) ed altri soggetti, tra cui in modo particolare i

comuni (titolari di funzioni autorizzatorie) e il Servizio di

protezione ambiente titolare delle funzioni di controllo degli

scarichi reflui industriali di fognatura.

A completare il sistema di tutela, il gestore della depurazione

generale è investito della responsabilità per le acque reflue che

affluiscono al depuratore generale, indipendentemente dai controlli

effettuati dagli altri soggetti a monte dell'impianto. Egli deve

porre in essere le opportune iniziative per monitorare l'immissione,

nell'impianto affidato alla sua gestione, di acque reflue non

compatibili con il trattamento previsto nel depuratore generale in

relazione a sostanze inquinanti o per eccesso di concentrazione.

In altri termini non può dirsi manifestamente irragionevole o

palesemente arbitraria una previsione adottata dal legislatore

nazionale di responsabilità del gestore dell'impianto di depurazione

(ancorché provinciale) attinente proprio alla gestione della

depurazione generale, quando per colposa o dolosa omissione di

monitoraggio e di iniziative di tutela del proprio impianto o per

difetto della lavorazione di depurazione o per altre cause, sempre se

a lui addebitabili, si verifichi che l'acqua reflua in uscita dal suo

impianto comporti, per il superamento dei limiti, rischi

all'ambiente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 28, comma 2, dell'art. 56, comma 1,

dell'art. 59, comma 6, del paragrafo 1.1 e tabelle 3, 3/A e 5

dell'Allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152

(Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento

delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla

protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati

provenienti da fonti agricole), sollevate, in riferimento all'art. 8,

numeri 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 24, all'art. 9, numeri 9 e 10,

all'art. 14 e all'art. 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto

Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di

attuazione, artt. 5 e 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di

attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige

in materia di urbanistica ed opere pubbliche) e all'art. 15, comma 2,

del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione

Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano

delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); alla direttiva

CEE n. 91/271, alla legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni

particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega

legislativa e per l'emanazione di regolamento), e all'art. 97 della

Costituzione, con ricorso della Provincia autonoma di Trento (r. ric.

n. 23 del 1999) indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 56, comma 3, del predetto decreto

legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sollevata, in riferimento

all'art. 8, numeri 16, 17 e 19, dello statuto speciale del

Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dell'art. 15,

comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, con ricorso della

Provincia autonoma di Trento (r.ric. n. 23 del 1999), indicato in

epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 9, 12, 22 e 23 e Allegato 5, paragr. 1.1 e

tabelle 3, 3/A e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258

(Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo

11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque

dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge

24 aprile 1998, n. 128), sollevate, in riferimento all'art. 8, numeri

5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 21, e 24, all'art. 9, numeri 9 e 10, agli

art. 14 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché alle relative norme di

attuazione, artt. 5 e 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 15,

comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, artt. 2 e 4 del decreto

legislativo 16 marzo 1992, n. 266, alla direttiva comunitaria

91/271/CEE e all'art. 17 della legge 24 aprile 1998, n. 128, agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, con il ricorso della Provincia

autonoma di Trento (r.ric. n. 16 del 2000), indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di paola

ECLI:IT:COST:2001:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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