Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 1999, nella parte in cui abroga l'intera legge n. 319 del 1976, nonché dell'articolo 59, commi 5 e 6, del medesimo d.lgs. n. 152 del 1999, nella parte in cui depenalizza una fattispecie in materia di scarico di acque reflue industriali. Ed invero, la questione, riproposta dal giudice 'a quò, dopo la restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale per 'ius superveniens', rappresentato dall’art. 23 del decreto legislativo n. 258 del 2000, per l’asserito contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, è motivata 'per relationem' alla precedente ordinanza, sull’assunto che la depenalizzazione in questione vieterebbe i criteri direttivi della legge delega n. 146 del 1994. Orbene, anche in ipotesi di restituzione degli atti al giudice 'a quò perché accerti la rilevanza della questione proposta a seguito di 'ius superveniens', l'ordinanza con la quale quest'ultimo ripropone la questione di costituzionalità, introduce un nuovo giudizio di legittimità costituzionale che non costituisce una prosecuzione di quello concluso con la restituzione degli atti. Conseguentemente, ai fini della necessaria autosufficienza della motivazione dell'atto che solleva la questione, il rimettente deve descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame e rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità di ciascuna norma sottoposta al giudizio di questa Corte, anche in funzione della fondamentale esigenza di chiara e generale conoscenza delle questioni medesime, soggette ad un apposito regime di pubblicità.
Art. 59 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole · Art. 63 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
Restituzione degli atti al giudice ‘a quò della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell’art. 63 del d.lgs. n. 152 del 1999 nella parte in cui abroga l’art. 21 della legge n. 319 del 1976 e le tabelle A e C ad essa allegate, nonché dell’art. 59, commi 5 e 6, del medesimo d.lgs. n. 152 del 1999, nella parte in cui, prevedendo, ai fini della configurazione della fattispecie penalmente sanzionata dello scarico di acque reflue industriali, ovvero di una immissione occasionale, soltanto le sostanze indicate nella Tabella 5 dell’Allegato 5, e non anche i coliformi totali e fecali, esclude che questi ultimi possano costituire l’oggetto materiale della fattispecie incriminatrice in quanto, la depenalizzazione della fattispecie così realizzata sarebbe in contrasto con i criteri direttivi della delega sulla cui base è stato emanato il d.lgs. n. 152 del 1999, disposta con l’art. 1 della legge n. 146 del 1994, e successivamente prorogata dall’art. 6 della legge n. 52 del 1996 e nuovamente prorogata e integrata dall’art. 17 della legge n. 128 del 1998.La restituzione degli atti al giudice ‘a quò si impone, atteso che, successivamente alla emissione dell’ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il d.lgs. n. 258 del 2000 il cui art. 23 ha fra l’altro sostituito il comma 5 dell’art. 59 del d.lgs. n. 152 del 1999, assoggettando alla sanzione penale dell’arresto fino a due anni e dell’ammenda da cinque a cinquanta milioni lo scarico che << supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo nella tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’autorità competente a norma degli artt. 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5>>.
Art. 59 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole · Art. 63 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1999 al 29 aprile 2006. 254 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare:
tolto: - legge 10 maggio 1976, n 319;
tolto: - legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
tolto: - legge 24 dicembre 1979, n.650;
tolto: - legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 1981, n.801;
tolto: - decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;
tolto: - legge 25 luglio 1984, n. 381 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
tolto: gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n.71 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990,n. 16;
tolto: - decreto legislativo 25 gennaio, 1992, n. 130;
tolto: - decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 131;
tolto: - decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 132;
tolto: - decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 133;
tolto: - articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408;
tolto: - articolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552;
tolto: - legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n.79. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti finanziari derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1....aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-11;152~art63 · fonte del testo
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