Art. 17 — Promozione della messa a dimora di alberi nei comuni di piccole dimensioni
Le regioni, nel rispetto della Strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e della Strategia nazionale del verde urbano adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, possono promuovere interventi di messa a dimora di alberi a fini forestali e ornamentali, con priorita' per i comuni di piccole dimensioni, al fine di incentivare le filiere produttive forestali e ornamentali presenti sul proprio territorio. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a incrementare, all'interno del territorio comunale, i boschi urbani e periurbani, in particolare nelle zone comunali soggette a dissesto idrogeologico, ovvero interessate da misure di lotta obbligatoria contro organismi nocivi ai sensi della normativa fitosanitaria vigente, nonche' le aree verdi urbane e periurbane, anche in coerenza con le disposizioni contenute nel Piano nazionale di ripristino, adottato in attuazione del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024. In coerenza con le disposizioni vigenti, la scelta delle specie da utilizzare a fini forestali per la creazione di nuovi boschi urbani e periurbani, per gli interventi di rinaturalizzazione e di ripristino ambientale ricade preferibilmente tra le specie arboree autoctone e il materiale forestale di propagazione deve essere conforme al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386. Ai fini del presente articolo, per comuni di piccole dimensioni si intendono quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
Testo vigente dal 12 agosto 2026
