Art. 6 — Valorizzazione di percorsi formativi universitari e post-universitari
Le istituzioni universitarie possono promuovere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di specifici master e corsi di perfezionamento al fine di valorizzare il settore della filiera florovivaistica, anche in collaborazione con le imprese operanti nel settore agricolo e florovivaistico e con gli enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Testo vigente dal 12 agosto 2026
