Art. 11 — Ufficio per la filiera del florovivaismo
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' autorizzato ad assumere, ad incremento della propria dotazione organica, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici, scorrimento di graduatorie vigenti o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, una unita' dirigenziale di livello non generale. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' istituito, nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero, l'Ufficio per la filiera del florovivaismo ed e' definita l'articolazione dei relativi compiti. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95.117 euro per l'anno 2026 e a 190.233 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 4 luglio 2024, n. 102.
Testo vigente dal 12 agosto 2026
