Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto, il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad assumere un dirigente di livello non generale e dieci unita' di personale non dirigenziale appartenente all'area dei funzionari, con conseguente incremento della dotazione organica di una unita' per i dirigenti di seconda fascia e di dieci unita' per il personale appartenente alla area dei funzionari. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a individuare, nell'ambito della DGPI-UIBM, l'ufficio dirigenziale non generale aggiuntivo competente per la fase nazionale di registrazione delle IGP nonche' ad attribuire eventualmente anche ad altri uffici esistenti le ulteriori funzioni amministrative previste dal presente decreto. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato a reclutare nel triennio 2026-2028 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il personale di cui al comma 1, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' avvalersi di un contingente massimo di dieci unita' di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 332.079 per l'anno 2026 e a euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2027, sono assicurati mediante corrispondente utilizzo delle risorse stanziate, per le finalita' di cui all'art. 25, comma 2, lettera e) della legge 13 giugno 2025, n. 91, dal comma 3 del medesimo articolo.

Testo vigente dal 22 aprile 2026

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