Art. 6 — Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti d'appello

All'ufficio per il processo penale costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:

  • a)coadiuvare uno o piu' magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti;
  • b)prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data piu' risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
  • c)incrementare la capacita' produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialita', e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
  • d)fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica. ((Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nelle altre attivita' previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attivita' che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attivita' giurisdizionale.)) L'ufficio per il processo penale istituito presso la corte di appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

Testo vigente dal 8 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 2026 al 8 agosto 2026. 13 parole tolte, 35 parole aggiunte.

d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato tolto: in via ordinaria nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) tolto: e c), salvo i casi di urgente e comprovata necessita'aggiunto: , c) e d), nelle altre attivita' previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attivita' che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attivita' giurisdizionale. L'ufficio per il processo penale istituito presso la corte di appello effettua prioritariamente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;151~art6 · fonte del testo