Art. 5 — Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali e le corti d'appello

All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:

  • a)attivita' preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilita' della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;
  • b)supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'articolo 171-bis del codice di procedura civile nonche' nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348-bis del codice di procedura civile;
  • c)raccordo e coordinamento fra l'attivita' del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari;
  • d)raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale;
  • e)supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
  • f)assistenza per l'analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attivita' dell'ufficio;
  • g)supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacita' produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione. ((Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nelle altre attivita' previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attivita' che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attivita' giurisdizionale.))

Testo vigente dal 8 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 2026 al 8 agosto 2026. 13 parole tolte, 35 parole aggiunte.

… la formazione. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato tolto: in via ordinaria nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) tolto: e c), salvo i casi di urgente e comprovata necessita'aggiunto: , c) e d), nelle altre attivita' previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attivita' che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attivita' giurisdizionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;151~art5 · fonte del testo

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