Art. 33 — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:
- a)il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- b)il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- c)la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- d)il procuratore generale presso la corte di appello;
- e)la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- f)il magistrato di sorveglianza per i minorenni.»;
- b)all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole «Il tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
- c)all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'autorita' giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.»;
- d)all'articolo 5, comma 1, le parole «tribunali per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
- e)le parole «tribunale per i minorenni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».
Testo vigente dal 17 ottobre 2022
