Art. 33 — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:
  • a)il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
  • b)il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
  • c)la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
  • d)il procuratore generale presso la corte di appello;
  • e)la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
  • f)il magistrato di sorveglianza per i minorenni.»;
  • b)all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole «Il tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
  • c)all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'autorita' giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.»;
  • d)all'articolo 5, comma 1, le parole «tribunali per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
  • e)le parole «tribunale per i minorenni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».

Testo vigente dal 17 ottobre 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149~art33 · fonte del testo

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