Art. 1 — Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione
Presso i tribunali ordinari ((, i tribunali per i minorenni)) e le corti di appello sono costituite una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile" e una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale". Presso i tribunali di sorveglianza sono costituiti uno o piu' uffici per il processo, che operano secondo le disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili. Presso la Corte di cassazione sono costituite una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione" e una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione". Presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" e una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione". Presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono costituiti uno o piu' uffici per il processo, aventi articolazioni distrettuale e circondariali. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 12 giugno 2026
