Art. 19 — Semplificazione in materia di collocamento della gente di mare
Al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 7, il comma 4 e' abrogato;
- b)all'articolo 8, il comma 1 e' abrogato;
- c)l'articolo 10 e' abrogato;
- d)all'articolo 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi» sono inserite le seguenti: «in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla sua normativa di attuazione». Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 16, comma 2, si provvede ad apportare le opportune modificazioni al modello «BCNL» e al modello «scheda anagrafico-professionale».
Testo vigente dal 23 settembre 2015
