Art. 18 — Abrogazione autorizzazione al lavoro estero
Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)l'articolo 1, comma 4, e' abrogato;
- b)l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero). - 1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero prevede:
- a)un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l'entita' delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;
- b)la possibilita' per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;
- c)un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidita' permanente;
- d)il tipo di sistemazione logistica;
- e)idonee misure in materia di sicurezza.»;
- c)l'articolo 2-bis e' abrogato. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346 e' abrogato.
Testo vigente dal 23 settembre 2015
