Art. 28 — Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
All'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, lettera e), dopo le parole «pari opportunita' nel lavoro», sono inserite le seguenti: «che ne abbiano fatto richiesta»;
- b)al comma 2-bis, dopo le parole «Le designazioni di cui al comma» sono inserite le parole: «2»;
- c)al comma 3:
- 1)alla lettera a), le parole: «sei esperti» sono sostitute dalle seguenti: «tre esperti»;
- 2)la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) quattro rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le pari opportunita' e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;»;
- 3)la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, per l'inclusione e le politiche sociali;»;
- 4)la lettera c-bis e' soppressa. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici gia' costituito alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua ad operare nell'attuale composizione fino alla naturale scadenza.
Testo vigente dal 23 settembre 2015
