Art. 21 — Norme finali
All'attuazione del presente decreto si fa fronte con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni del codice della navigazione introdotte o modificate dal presente decreto legislativo entrano in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Testo vigente dal 14 aprile 2006
