Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'ENAC provvede ai compiti previsti dall'articolo 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 17 agosto 2009
