Art. 8 — Disposizioni finali
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'ENAC svolge i compiti previsti agli articoli 4, 5 e 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie di esponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
