Art. 9 — Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione
Il terzo comma dell'articolo 749 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili e dei voli di addestramento sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.». Nel secondo comma dell'articolo 754 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il periodo di utilizzabilita' delle marche temporanee, fatte salve eventuali proroghe, e' stabilito dall'ENAC all'atto dell'assegnazione.». Nel primo comma dell'articolo 755 del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: «l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile,». Il secondo comma dell'articolo 759 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, secondo le modalita' stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.». Il terzo comma dell'articolo 760 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, secondo le modalita' stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.». Nel sesto comma dell'articolo 760 del codice della navigazione le parole da: «pubblicita» a: «nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicita', secondo le modalita' stabilite con regolamento dell'ENAC e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale.». L'articolo 859 del codice della navigazione, abrogato dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e' ripristinato nella formulazione seguente: «Art. 859 (Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale). - L'autorita' alla quale e' richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030.». Il secondo comma dell'articolo 869 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Se, trovandosi l'aeromobile in altra localita', non e' possibile esibire il certificato d'immatricolazione, l'ENAC esegue la trascrizione nel registro e ne da' comunicazione all'autorita' consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale e' diretto, perche' sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.». Nel secondo comma dell'articolo 870 del codice della navigazione, le parole: «o iscritto» sono soppresse. Nel primo comma dell'articolo 871 del codice della navigazione, le parole: «o nel registro matricolare» sono soppresse.
Testo vigente dal 14 aprile 2006
