Art. 88-ter — Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere
1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), in materia di inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto
Testo vigente dal 31 luglio 2025
