Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilita' Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorita' giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto e' connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto. 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

11

La Corte Costituzionale con sentenza 9 giugno - 24 luglio 2025, n. 123 (in G.U. 1ª s.s. 30/7/2025, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in quanto richiamato dall'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., i termini previsti dall'art. 85, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale".

Testo vigente dal 31 luglio 2025

Corte di cassazione

34 massime che riguardano l’art. 85, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 34 massime nel Massimario

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 123/2025

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), in quanto richiamato dall’art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024 (c.d. decreto “correttivo” della riforma Cartabia), nella parte in cui prevede che si continua a procedere d’ufficio per il delitto di atti persecutori (divenuto procedibile a querela con la riforma) connesso con il delitto di danneggiamento commesso, prima della data di entrata in vigore del “correttivo”, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede e nella parte in cui non prevede che, relativamente al delitto di atti persecutori, i termini previsti dall’art. 85, commi 1 e 2, della riforma Cartabia per la presentazione della querela e per l’acquisizione della stessa da parte dell’autorità giudiziaria decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale. La disposizione, censurata dal Tribunale di Verona, sez. pen., presenta carattere innovativo e derogatorio rispetto al meccanismo previsto dal regime codicistico – per cui il mutamento del regime di procedibilità del reato connesso si riverbera sul regime di procedibilità dell’altro – in quanto stabilisce la perpetuatio della procedibilità d’ufficio del delitto di atti persecutori connesso con il delitto di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede, successivamente divenuto procedibile a querela. Nel derogare al principio di retroattività della legge penale più favorevole la disposizione non supera il vaglio positivo di ragionevolezza in quanto comporta il sacrificio dell’interesse dell’imputato che abbia commesso il fatto prima della modifica normativa a un trattamento uguale a quello di chi abbia commesso un fatto analogo successivamente nonché all’applicazione di una disciplina attualmente proporzionata al complesso degli interessi in gioco, senza che lo stesso sia funzionale a tutelare controinteressi di rango costituzionale. Anzi, la persona offesa rischia di subire un pregiudizio dalla disciplina dal momento che il regime ordinario fa salvo il suo eventuale interesse a non far emergere aspetti della vita privata nel processo penale né emergono altri apprezzabili interessi collettivi. Il ripristino della regola generale comporta la necessità di assicurare alle persone offese la facoltà di proporre la querela stessa per cui, essendo scaduti i termini stabiliti in tal senso dalla riforma Cartabia, il nuovo dies a quo per il termine per la presentazione della querela e per l’acquisizione della stessa da parte dell’autorità giudiziaria è individuato nella data di pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale. (Precedenti: S. 64/1998 - mass. 23942; S. 27/1973 - mass. 6597).

    Art. 85 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 · Art. 9 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 · Art. 612-bis c.p. · Art. 635 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 2024 al 31 luglio 2025. 3 parole tolte.

… data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. tolto: 2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali … primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesiaggiunto: . Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale. tolto: 2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, … divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decretoaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 9 giugno - 24 luglio 2025, n. 123 (in G.U. 1ª s.s. 30/7/2025, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in quanto richiamato dall'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., i termini previsti dall'art. 85, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art85 · fonte del testo

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