Art. 76 — Modifiche al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303

Al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)all'articolo 174, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: «Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.»;
  • b)all'articolo 215, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: «Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.»;
  • c)dopo l'articolo 261-quater e' inserito il seguente: «Art. 261-quinquies (Malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari). - Il malfunzionamento dei sistemi informatici in uso presso gli uffici giudiziari militari e' certificato dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa, attestato sul portale della Giustizia militare e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalita' tali da assicurarne la tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento e' certificato, attestato e comunicato con le medesime modalita'. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al primo comma contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa. Nei casi di cui al primo e al secondo comma, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalita' non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, del codice di procedura penale. La disposizione di cui al terzo comma si applica, altresi', nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del primo comma, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalita' tali da assicurare la tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati della data di inizio e della fine del malfunzionamento. Se la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza si verifica nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi del primo e del secondo comma o accertato ai sensi del quarto comma 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale ».

Testo vigente dal 1 maggio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2024 al 1 maggio 2024. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art76 · fonte del testo