Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile. L'ordinanza prevista dall'articolo 423, secondo comma, del codice di procedura civile puo' essere concessa su istanza di ciascuna parte. L'articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna delle parti. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti dall'articolo 421, secondo comma, del codice di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile.

Testo vigente dal 21 settembre 2011

Corte di cassazione

4 massime che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 4 massime nel Massimario

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art2 · fonte del testo

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