Art. 4 — Ciclo di gestione della performance
Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
- a)definizione e assegnazione ((, entro il primo trimestre di ogni anno,)) degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10;
- b)collegamento ((, entro il termine di cui alla lettera a),)) tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c)monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d)misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e)utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f)rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonche' ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74
10Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) che al comma 2, lettera f), del presente articolo dopo la parola: «organi» sono inserite le seguenti: «di controllo interni ed».
Testo vigente dal 19 luglio 2026
