((La Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,)) opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche ((...)). Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e ((l'Autorita')) sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attivita' di cui ai commi ((...)) 6 e 8. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalita', anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione ((...)). Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunita' di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente e' nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorita' non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica. La struttura operativa ((dell'Autorita')) e' diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione ((dell'Autorita')) medesima tra soggetti aventi specifica professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. ((L'Autorita')) definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento ((...)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74)). Nei limiti delle disponibilita' di bilancio ((l'Autorita')) puo' avvalersi di non piu' di 10 esperti di elevata professionalita' ed esperienza sui temi ((...)) della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74)). Puo' inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105. ((L'Autorita')) nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:

  • a)LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105;
  • b)LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105;
  • c)LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105;
  • d)LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105;
  • e)adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui ((all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33));
  • f)LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105;
  • g)LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105;
  • h)LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105;
  • i)LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105;
  • l)LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105;
  • m)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74));
  • n)LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105;
  • o)LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105;
  • p)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74)); COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.11 AGOSTO 2014, N. 114. Presso ((l'Autorita')) e' istituita la Sezione per l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalita' e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrita' e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione. I risultati dell'attivita' ((dell'Autorita')) sono pubblici. ((L'Autorita')) assicura la disponibilita', per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attivita' al Ministro per l'attuazione del programma di Governo. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, ((l'Autorita')) affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale ((dell'Autorita')). Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria ((dell'Autorita')) e fissati i compensi per i componenti. (( Il sistema di valutazione delle attivita' amministrative delle universita' e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto. )) Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita' di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 4. 8
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 12-decies)che la facolta' di essere collocati fuori ruolo, su richiesta, prevista dal presente articolo, comma 3, ultimo periodo, come modificato ai sensi del medesimo decreto-legge, si applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge che continuano ad operare fino al termine del mandato.

D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114

8

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, commi 1 e 2) che l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e' soppressa e i compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui al presente articolo, che e' ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione. Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 9) che "Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorita' nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono piu' opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorita' nazionale anticorruzione".

Testo vigente dal 22 giugno 2017

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 22 giugno 2017

Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 2016 al 22 giugno 2017. 304 parole tolte, 96 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Inaggiunto: La Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, tolto: e' istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata "Commissione", che aggiunto: e ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena … Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubblichetolto: , con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilita' e la visibilita' degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attivita' svoltaaggiunto: .... Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e tolto: la Commissione aggiunto: l'Autorita' sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attivita' di cui ai commi tolto: 5,aggiunto: ... 6 e 8. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente e da quattro … quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzionetolto: , di management e misurazione della performance, nonche' di gestione e valutazione del personaleaggiunto: .... Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari … periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica. La struttura operativa tolto: della Commissione aggiunto: dell'Autorita' e' diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione tolto: della Commissione aggiunto: dell'Autorita' medesima tra soggetti aventi specifica professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. tolto: La Commissione aggiunto: L'Autorita' definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento tolto: e determina, altresi', i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinatoaggiunto: .... PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74. Nei limiti delle disponibilita' di bilancio tolto: la Commissione aggiunto: l'Autorita' puo' avvalersi di non piu' di 10 esperti di elevata professionalita' ed esperienza sui temi tolto: della misurazione e della valutazione della performance e dellaaggiunto: ... della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. tolto: La Commissione, previo accordo con il Presidente dell'ARAN, puo' altresi' avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74. Puo' inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105. tolto: La Commissione aggiunto: L'Autorita' nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:

e) adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo tolto: 11 aggiunto: 10, comma 8, tolto: lettera a) aggiunto: del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

m) tolto: definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74;

p) tolto: realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche. aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74; COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.11 AGOSTO 2014, N. 114. Presso tolto: la Commissione aggiunto: l'Autorita' e' istituita la Sezione per l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di … degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione. I risultati dell'attivita' tolto: della Commissione aggiunto: dell'Autorita' sono pubblici. tolto: La Commissione aggiunto: L'Autorita' assicura la disponibilita', per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di … Ministro per l'attuazione del programma di Governo. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, tolto: la Commissione aggiunto: l'Autorita' affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia … trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale tolto: della Commissione aggiunto: dell'Autorita'. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria tolto: della Commissione aggiunto: dell'Autorita' e fissati i compensi per i componenti. tolto: Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attivita' della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione. Il sistema di valutazione delle attivita' amministrative delle universita' e degli enti di … svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto tolto: dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformita' ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5 aggiunto: del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art13 · fonte del testo

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