Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale ((coerentemente con il sistema di misurazione e valutazione della performance in uso)). A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere ((non)) vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e' svolta:

  • a)((dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance, di cui all'articolo 14, cui competono la proposta non vincolante sulla misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso nonche' la proposta non vincolante di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi della lettera e) del comma 4 del medesimo articolo 14));
  • a-bis)((dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per i dirigenti di vertice));
  • b)dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;
  • c)dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualita' dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, e' adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, altresi', le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalita' di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105. 8
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114

8

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 9) che "Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 19 luglio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 2017 al 19 luglio 2026. 4 parole tolte, 37 parole aggiunte in 3 capoversi.

Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale aggiunto: coerentemente con il sistema di misurazione e valutazione della performance in uso. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere aggiunto: non vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e' svolta:

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performanceaggiunto: , di cui all'articolo 14, cui tolto: compete la aggiunto: competono la proposta non vincolante sulla misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complessotolto: , nonche' la proposta aggiunto: non vincolante di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi aggiunto: della lettera e) del comma 4tolto: , lettera e), del medesimo articolo aggiunto: 14;

aggiunto: a-bis) dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per i dirigenti di vertice;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art7 · fonte del testo

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