Art. 9 — Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale
La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unita' organizzativa in posizione di autonomia e responsabilita', secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7, e' collegata:
- a)agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilita', ai quali e' attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;
- a-bis)((ai livelli di formazione raggiunti dal personale dipendente, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili));
- b)al raggiungimento di specifici obiettivi individuali ((, valorizzando il personale destinatario di incarichi di particolare rilevanza e complessita' attraverso l'assegnazione di specifici obiettivi individuali strettamente connessi all'adeguato svolgimento di tali incarichi nonche' alle potenzialita' di ciascuno));
- c)alla qualita' del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonche' ai comportamenti organizzativi richiesti per il piu' efficace svolgimento delle funzioni assegnate;
- d)alla capacita' di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;
- d-bis)agli indicatori di performance relativi al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilita' delle amministrazioni, da parte delle persone con disabilita'. 1.1. ((La valutazione della performance individuale si compone, inoltre, della valutazione del potenziale e delle seguenti caratteristiche trasversali:))
- a)((la capacita' di superare schemi consolidati e di realizzare flessibilita' organizzativa orientata al risultato;))
- b)((la capacita' realizzativa;))
- c)((la capacita' di cooperazione interna ed esterna;))
- d)((la capacita' di agire velocemente con tempestivita' e decisione;))
- e)((la capacita' di costruire gruppi con elevate prestazioni e di valorizzare i propri collaboratori)). La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' collegata altresi' al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonche' di quelli specifici definiti nel contratto individuale. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e collegate:
- a)al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b)alla qualita' del contributo assicurato alla performance dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi;
- b-bis)((alla capacita' di adempiere incarichi che prevedono obiettivi di particolare complessita';))
- b-ter)((alla capacita' di raggiungere gli obiettivi formativi assegnati)). Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternita', di paternita' e parentale. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114
8Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 9) che "Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Testo vigente dal 19 luglio 2026
