Art. 5 — Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance

((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)). ((3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.))) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)). ((5. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalita', anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonche' di gestione e valutazione del personale. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunita' di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente e' nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorita' non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica")) I commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati. Il Presidente e i componenti della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, gia' insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e dei nuovi componenti. Le proposte di nomina del Presidente e dei componenti devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 31 ottobre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2013 al 31 ottobre 2013. 225 parole tolte, 204 parole aggiunte.

tolto: Al fine di concentrare l'attivita' dellaaggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125. 3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubblichetolto: , di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, sono trasferite all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Il collegio di indirizzo e controllo di cui all'articolo 46, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' integrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da due componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, esperti in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance e valutazione del personale. L'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con regolamento, organizza la propria attivita' distinguendo l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo da quello relativo alla contrattazione. Sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni della predetta Commissione in materia di qualita' dei servizi pubblici. L'articolo 13, comma 3, aggiunto: assume la denominazione di Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125. 5. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150aggiunto: , il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. tolto: La Commissione aggiunto: L'Autorita' e' organo collegiale composto dal tolto: Presidente e da due aggiunto: presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalita'aggiunto: , anche estranei all'amministrazione, aggiunto: con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzionetolto: . Il Presidenteaggiunto: , di management e misurazione della performance, nonche' di gestione e valutazione del personale. Il presidente e i componenti sono nominati, tolto: nel rispetto aggiunto: tenuto conto del principio delle pari opportunita' di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei tolto: Ministri aggiunto: ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il tolto: Presidente aggiunto: presidente e' nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazionetolto: , i due componenti aggiunto: e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro tolto: dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazionetolto: .". aggiunto: e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorita' non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica" I commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art5 · fonte del testo

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