Art. 10 — Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009
All'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Autorita' nazionale anticorruzione»;
- b)le parole: «la Commissione» e «della Commissione», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «l'Autorita'» e «dell'Autorita'»;
- c)al comma 1 le parole: «In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata "Commissione", che» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,» e le parole: «, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilita' e la visibilita' degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attivita' svolta» sono soppresse;
- d)al comma 2, la parola «5,» e' soppressa;
- e)al comma 3, primo periodo, le parole «, di management e misurazione della performance, nonche' di gestione e valutazione del personale» sono soppresse;
- f)al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)al secondo e terzo periodo, le parole «e determina, altresi', i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato» sono soppresse;
- 2)al quarto periodo, le parole «della misurazione e della valutazione della performance e» sono soppresse;
- 3)il quinto periodo e' soppresso;
- g)al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)alla lettera e) le parole «all'articolo 11, comma 8, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;
- 2)le lettere m) e p) sono soppresse;
- h)il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Il sistema di valutazione delle attivita' amministrative delle universita' e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto.».
Testo vigente dal 7 giugno 2017
