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Che cosa è cambiato dal 14 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 2007 al 14 marzo 2021. 474 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente: «Art. 32. - 1. Le sementi di piante foraggere: provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e, raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita dal presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato VII, lettera B), del presente decreto, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera C, del presente decreto per la stessa categoria. 2. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. 3. Le sementi di piante foraggere raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma 2, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Foraggere, lettere A e B, conformemente all'articolo 10-bis e 11, ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, lettera C). 4. Le sementi di piante foraggere, raccolte in un Paese terzo debbono, a richiesta, essere certificate:

tolto: a) se provengono direttamente:

tolto: 1) da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, o

tolto: 2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo equivalente;

tolto: b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;

tolto: c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera C), del presente decreto, per la stessa categoria. 5. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;150~art8 · fonte del testo